Come è noto, è stato diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un calendario per la ripresa delle attività scaglionandole nel periodo 27 aprile – 18 maggio.
Restano escluse per ora le attività di spettacolo (escluso quelle all'aperto) e le scuole.
Le aziende autorizzate a riaprire dovranno seguire determinati protocolli di comportamento nei confronti di dipendenti e fornitori e “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
I protocolli, in sintesi, prevedono l’incentivazione del lavoro a distanza, l’incentivazione al ricorso agli ammortizzatori sociali ed alle ferie per diradare le presenze, il distanziamento sia negli uffici durante il normale orario di lavoro che nelle riunioni, l’utilizzo di mascherine e guanti qualora il distanziamento non fosse possibile, il controllo del personale all'entrata (misura della temperatura), certificazioni mediche per i casi positivi guariti.
L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, nonché degli eventuali servizi o locali accessori ad uso di appaltatori esterni i quali NON potranno utilizzare i servizi del personale aziendale.
Per quanto concerne quest’ultimo punto (sanificazione degli ambienti di lavoro) abbiamo messo a punto tecniche di intervento che limitano al massimo i tempi di lavorazione allo scopo di evitare ulteriori disagi all'azienda.
Gli interventi, inoltre, vengono svolti fuori orario o nei fine settimana.
Abbiamo previsto forme molto convenienti di abbonamento con interventi settimanali/quindicinali o mensili a seconda dei singoli casi per poter venire incontro alle vostre esigenze senza speculare sulla situazione.
Una nota importante, infine, riguarda i requisiti che le imprese di sanificazione debbono possedere e che vi invitiamo a controllare richiedendo l’opportuna documentazione.
Ai sensi delle vigenti normative (DM 274/97 E L. 82/94) possono svolgere SANIFICAZIONI AMBIENTALI ESCLUSIVAMENTE LE IMPRESE DI “PEST MANAGEMENT” IN POSSESSO DEI NECESSARI REQUISITI TECNICI E DI ESPERIENZA NEL SETTORE, CON CODICE ATECO 81.29.1 E DEVE ESSERE NOMINATO, NELLA VISURA CAMERALE, IL RESPONSABILE TECNICO.
Le imprese di pulizia sono abilitate ad operare, appunto, attività attinenti e/o connesse alle normali pulizie, includendo in ciò anche le “disinfezioni localizzate” operate su superfici o cose (pavimenti, bagni, scrivanie, suppellettili ecc…), mentre le disinfezioni vere e proprie di volumi e ambienti, che per essere tali richiedono l’impiego di PMC o Biocidi, è appannaggio delle imprese di "Pest Management”.
Vi consigliamo quindi di richiedere una visura camerale dell’impresa prima di valutarne il preventivo.